
NOTA BENE:
ricordiamo che, nei quesiti,
è
indispensabile indicare almeno la Regione
Documenti


Rifiuti elettrici ed
elettronici: le norme per lo
smaltimento
A livello europeo le normative
riguardanti i RAEE (acronimo
di Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche)
fanno riferimento alla direttiva
2002/96/CE, recepita in Italia con
il
decreto legislativo n.151 del 25
luglio 2005. Il
provvedimento impone la limitazione
e l'eliminazione di alcune sostanze
presenti nei RAEE. Dal 1° luglio
2006 sono infatti banditi piombo,
mercurio, cadmio, cromo esavalente,
bifenili polibromurati e etere di
difenile polibromurato. Entro il
31 dicembre 2008, inoltre, dovrà
essere raggiunta la soglia di almeno
4 Kg l'anno pro capite di RAEE
ottenuto tramite raccolta
differenziata. Per i rifiuti
informatici e della telefonia, il
decreto impone ai produttori entro
il 31 dicembre 2006, una
percentuale di recupero pari
almeno al 75% del peso medio per
apparecchio, nonché una
percentuale di reimpiego e di
riciclaggio di componenti, di
materiali e di sostanze pari
almeno al 65% del peso medio per
apparecchio. I produttori di
apparecchi elettrici ed elettronici
non potranno vendere prodotti
contenenti sostanze pericolose,
dovranno offrire tutti gli strumenti
necessari per un corretto
smaltimento degli apparecchi
elettronici e avranno l'obbligo di
predisporre la raccolta separata dei
RAEE, demandandola a terzi oppure
consorziandosi.
Non c'è più obbligo di presentazione del
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per le imprese che producono rifiuti
non pericolosi. Già da quest'anno infatti si applicano le regole del nuovo
Testo unico ambientale che, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 14 aprile, entrerà in vigore il prossimo 29 aprile.
Le imprese tenute alla presentazione del
MUD devono farla pervenire alla Camera di Commercio competente per territorio
entro il prossimo 2 maggio (considerato che il 30 aprile e il 1 maggio sono
giorni festivi). I modelli di dichiarazione, sia cartacei che su CD Rom, sono in
distribuzione presso l’ente camerale. Sono rimasti invariati sia i diritti di
segreteria, 15 euro per ogni dichiarazione presentata su carta e 10 euro per
ogni dichiarazione presentata su CD Rom, sia il numero di conto corrente
postale sul quale effettuare il versamento.
Dal 30
luglio nuove regole sull’incenerimento rifiuti
Lo stabilisce il
d.lgs 11 maggio 2005 n.133 e andranno in vigore il 30 luglio
prossimo per i nuovi impianti e il 28 dicembre 2005 per quelli già
esistenti.
Il decreto, che
attua la direttiva 2000/76/Ce, ha ridisciplinato completamente la
materia, dettando nuove norme per tutte le fasi dell’incenerimenti dei
rifiuti ed ha anche fissato nuovi limiti per le emissioni in
atmosfera e per gli scarichi delle acque reflue derivanti dalla
depurazione dei gas di scarico degli impianti di incenerimento e
coincenerimento.
Nuove norme sui rifiuti
elettrici ed elettronici
Sono in arrivo nuove norme che
favoriscono il
recupero e il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici.
Le prevede un decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio
dei ministri il 13 maggio scorso sulla base di tre direttive comunitarie
(2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE).
Il decreto prevede l'installazione
di apposite "campane" per la raccolta differenziata di questi rifiuti,
l'onere per i distributori, al momento della fornitura di nuova
apparecchiatura ad un nucleo domestico, di ritirare gratuitamente i vecchi
prodotti e il finanziamento delle operazioni di trasporto, trattamento,
recupero e smaltimento finale della spazzatura elettronica, che sono a
carico dei produttori.
Quando il
deposito
temporaneo di rifiuti diventa discarica abusiva
Lo ha
ribadito la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 44548, dove vengono chiarite le definizioni di
stoccaggio, deposito temporaneo, e discarica: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, il così
detto "deposito temporaneo", se protratto per più di un anno,
diventa discarica non autorizzata.
Rifiuti alimentari extra UE: nuovi metodi per l'eliminazione
Con il
regolamento 92/2005/Ce sono stati introdotti tre metodi
alternativi per il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti
alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano
tragitti internazionali.
Il provvedimento sancisce, infatti, che il processo d'idrolisi alcalina,
il processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione
e la produzione di biodiesel possono essere utilizzati per il
trattamento e l'eliminazione di materiali di categoria 1 (tra cui
i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano
tragitti internazionali).
La disposizione allarga il novero delle modalità di trattamento dei
rifiuti in questione che (ex Dm 22 maggio 2001, articolo 3) andavano
prima smaltiti mediante incenerimento o conferimento in discarica.
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Le bucce dei pomodori potranno essere
utilizzate per realizzare shopper biodegradabili. Il progetto è stato
messo a punto da alcuni ricercatori del
CNR, il
Consiglio nazionale delle ricerche, che si sono dati l'obiettivo di
utilizzare gli scarti ottenuti dalla lavorazione del pomodoro
per riconvertirli in buste di plastica biodegradabili.
Il progetto potrà essere funzionale in
termini economici, dalla risoluzione dei problemi legati all’eliminazione
degli scarti dell’industria conserviera, che lavora ogni anno 65 milioni di
quintali di prodotto, alla riduzione di costi fino al miglioramento del
sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti o dei residui invenduti.
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Scarico delle acque, ultimi giorni per richiedere l'autorizzazione
Come disposto dalla legge n.
192/2004,
il 31 dicembre scade il termine per l’autorizzazione degli scarichi
delle acque reflue. Per chi non si adegua sono previste sanzioni
amministrative e penali. Si ricorda che il
D.l. 152/99 distingue le acque reflue domestiche da quelle
industriali, ossia qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in
cui si svolgono attività commerciali o di produzione. Lo scarico di queste
ultime nelle reti fognarie è permesso dietro rilascio dell’autorizzazione
da parte del Comune solo dopo aver effettuato le necessarie
valutazioni tecniche e ambientali.
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Gas a effetto
serra: le quote di emissione
I gestori
degli impianti che emettono gas a effetto serra per poter
continuare ad operare dovranno presentare la richiesta di
autorizzazione entro il 5 dicembre 2004. C'è tempo,
invece, fino al 30 dicembre 2004 per comunicare tutti i dati
relativi alle emissioni in atmosfera. Lo prevede il
decreto
273/2004 del Ministero dell' Ambiente che ha recepito la
direttiva comunitaria sullo scambio delle quote di
emissione di gas serra tra i paesi dell'Unione europea.
L'avvio del
sistema di scambio è fissato per il 1 gennaio 2005, data in
cui non si potrà emettere gas serra in assenza di autorizzazione.
Inoltre entro il 28 febbraio 2005 ai gestori che ne hanno
fatto richiesta, saranno rilasciate quote di emissioni di CO2,
affinché possano partecipare allo scambio sul mercato comunitario.
I moduli per la
compilazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas
serra sono sul sito del
Ministero dell'Ambiente dove sono specificate anche le
modalità di invio della documentazione.
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Il committente di lavori edili non è il produttore dei rifiuti
Il committente
dei lavori edili
non è il responsabile della corretta gestione dei
rifiuti in caso di lavori dati in appalto
e quindi non è imputabile
del reato di abusiva attività di gestione dei rifiuti.
Lo ha sancito la
Corte di Cassazione con decisione del 19 ottobre 2004 (n.
40618) che ha annullato la sentenza di condanna per gestione
abusiva di rifiuti (art. 51, Dl 22/1997) emessa nei confronti
del presidente di una società committente di opere di
urbanizzazione e del suo direttore dei lavori. Entrambi,
infatti, erano stati ritenuti colpevoli di aver consentito, con
una condotta omissiva, l'attività abusiva dell' appaltatore
di raccolta e smaltimento dei rifiuti di costruzione e
demolizione.
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I rottami destinati in
modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi
siderurgici o metallurgici sono definibili come materie prime
secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche: lo prevede
un emendamento presentato dal Governo ed approvato dal
Senato il 14 ottobre 2004.
In programma anche una serie di
incisive modifiche al D.lgs 22/1997, conosciuto come il
"decreto
Ronchi"
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Rifiuti pericolosi: lo sono anche aghi e rasoi da attività estetica
Aghi, lamette e
rasoi provenienti da attività di estetica sono rifiuti pericolosi
a rischio infettivo e vanno gestiti in base alla disciplina dettata dal
Dpr 254/2003: arrivano dal Ministero per l'Ambiente i
chiarimenti sulla natura degli strumenti utilizzati nelle
professioni che hanno ad oggetto trattamenti eseguiti sulla superficie
del corpo umano a fini estetici.
Con una
circolare dello scorso 16 giugno il Ministero ha infatti
specificato che tali strumenti taglienti, poiché destinati a venire a
contatto con la pelle, devono presumersi contaminati da sangue (anche se
a volte in maniera non visibile), per cui costituiscono fonti di rischio
infettivo. Una volta giunti a fine vita devono quindi essere
considerati rifiuti pericolosi.
Quesiti e risposte
Quesito:
Egregio collega, sono un tecnico del Dipartimento di Prevenzione e ho in corso
una verifica presso un allevamento di galline ovaiole. A tal proposito vorrei
sapere quali sono le modalità di smaltimento della pollina e lo smaltimento
delle ceneri derivanti dalla combustione delle galline.
Gradirei
conoscere altresì quali autorizzazioni devono essere esibite.
Risposta: Egregio Collega, scusa se ti
rispondo in ritardo, ma, come avrai saputo dal sito, a causa di un guasto sul
cavo terrestre verificatosi nel mio quartiere, sono stato isolato
telefonicamente per un paio di settimane circa.
Veniamo al quesito.
Mi sono informato presso l’Ufficio ARPA di
Fidenza e mi hanno confermato che le modalità di smaltimento della pollina sono
analoghe a quelle delle altre deiezioni animali, provenienti da attività di
produzione agricola primaria, ovvero è possibile prevedere il loro impiego quali
ammendanti/fertilizzanti, spandendoli su di un terreno agricolo in quantitativi
che non siano tali da farli rientrare in una attività inseribile nell’ambito
degli smaltimenti.
Tale pratica agronomica, adottata da tempo
nella normale attività agricola, deve essere debitamente autorizzata, tenendo
conto di tutti i fattori che la caratterizzano e la relativa richiesta deve
essere inoltrata a firma del titolare dell’allevamento di che trattasi, che
dovrà allegare una planimetria, con i relativi riferimenti catastali, dei
terreni che saranno oggetto dello spandimento e sui quali non dovrà essere
superato il quantitativo massimo di peso vivo allevabile per ettaro.
Per quanto concerne le ceneri derivanti dalla
combustione delle galline esistono due possibilità: o si procede alla loro
smaltimento in discariche autorizzate per la tipologia dei rifiuti di che
trattasi, oppure si può ipotizzare il loro utilizzo come (ancora una volta)
fertilizzanti/ammendanti del potere nutritivo del terreno. In quest’ultimo caso,
trattandosi di una pratica di recente introduzione nel contesto della pratica
agronomica, occorre anche “dimostrare” che il loro apporto al terreno sia
effettivamente utile alla produzione agricola e non sia assolutamente
configurabile come puro e semplice metodo di smaltimento e che il loro impiego
non presenti rischi per la salute pubblica e/o per le colture interessate.
Spero di avere risposto al tuo quesito e resto
a disposizione per ogni evenienza.
Cordiali saluti.
Carlo Oriani
Ufficio Tecnico Giuridico
U.N.P.I.S.I.
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